TESTO
approvato dal Senato della Repubblica
TESTO
della Commissione

Art. 21.
(Saldo finanziario ai fini del patto di stabilità interno).

Art. 21.
(Saldo finanziario ai fini del patto di stabilità interno).

      1. A decorrere dall'anno 2008 con l'accordo di cui al comma 660 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere assunto a riferimento per il patto di stabilità interno il saldo finanziario, anche prima della conclusione del procedimento e dell'approvazione del decreto previsti dal comma 656 del medesimo articolo 1, qualora la sperimentazione effettuata secondo le regole di cui al secondo e al terzo periodo del comma 665 dello stesso articolo abbia conseguito al proprio termine esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

      Identico.


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